Ho seguito con
attenzione la vicenda che negli scorsi giorni è saltata sulle prime pagine
della stampa che riguardava l'affidamento all’ing. Maurizio Urbinati di Ancona
il servizio avente ad oggetto ‘Analisi e studio del patrimonio immobiliare
realizzato o acquisito in conseguenza dell’emergenza sisma 2016 e dei bisogni
rilevabili dalla città’, per un importo complessivo di euro 9.769,76; ho letto
anche gli atti relativi, quelli comunali e quelli regionali che riguardano la
figura del professionista, ex dipendente Erap, ex funzionario che ha seguito da
vicino la costruzione di alcuni appartamenti in sostituzione delle Sae a
Tolentino quando io stessa ero in amministrazione, componente oggi del CdA
dell'Erap, nominato in quota PD.
Con
deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 18 giugno 2026 l'Amministrazione ha
espresso indirizzo per l'affidamento di un incarico a un soggetto esperto in
materia di edilizia sociale, finalizzato allo sviluppo di un progetto sulle
strategie di utilizzo degli alloggi realizzati in sostituzione delle SAE, a
fini di housing sociale; nella stessa deliberazione si prevede che il progetto
comprenda, tra l'altro, attività di ‘analisi e studio del patrimonio
immobiliare disponibile e dei bisogni rilevabili dalla città’, la predisposizione
della proposta progettuale e la predisposizione dello schema di bando per la
selezione dei futuri assegnatari; con determinazione dirigenziale n. 660 del 30
giugno si dà seguito all’indirizzo di giunta.
A parte che il
relativo schema di contratto non è allegato agli atti approvati e la determina
dirigenziale n. 660/2026 si limita a rinviare alla stipula “attraverso la
procedura MEPA”; le criticità che emergono sono diverse, pur essendo
l'affidamento ricondotto dall'Amministrazione alla disciplina degli appalti di
servizi sotto soglia, si tratta, nella sostanza, di un incarico di prestazione
d’opera intellettuale ad un soggetto esterno all’amministrazione il cui oggetto
consiste, secondo quanto indicato sia nella deliberazione della Giunta che
nella determina dirigenziale, in ‘attività di analisi e studio del patrimonio
immobiliare disponibile e dei bisogni rilevabili dalla città’; nell’appalto di
servizi, infatti, l’elemento caratterizzante è quello della presenza di una
specifica struttura organizzata, che può includere capitale, mezzi tecnici,
macchinari e personale dipendente, a differenza dell’incarico professionale, in
cui il prestatore utilizza prevalentemente il proprio lavoro; il dispositivo
della deliberazione della Giunta regionale n. 212/2026 fa riferimento espresso
all’Incarico ‘ad un soggetto esperto in materia di edilizia sociale’; al
riguardo avrebbe dovuto essere applicato, pertanto, l’articolo 7 del Decreto
legislativo n. 165/2001, il quale stabilisce che l'amministrazione conferente
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno e deve effettuare, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento.
Può essere che
l’amministrazione comunale non conosca a pieno le norme (e non sarebbe in ogni
caso giustificabile); certo, stupisce ancora di più che all'incaricato in
questione non sia venuto alcun dubbio in materia e non si sia posto nessuna
domanda (se avesse finto di non porsela sarebbe ancora più grave). Curioso che
le domande non se le abbia fatte nemmeno il suo collega Ferri che oggi al
comune di Tolentino ricopre l’incarico di Assessore esterno dopo il pasticcio
del rimpasto di giunta del 2025 nel quale il Sindaco non riusciva a trovare
nessuno che mettesse la faccia in quella che era una delle situazioni
amministrative più imbarazzanti della storia tolentinate e dovette rivolgersi
ad un osimano. Per inciso: anche l’Assessore Ing. Ferri è ex dipendente Erap e
quindi collega dell'Ing. Urbinati. Solo per precisare, chiaramente.
Aggiungo un
altro elemento di discussione: avrebbe dovuto essere applicato, inoltre,
l'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012,
che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e
consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza, salvo quelli a titolo gratuito, e non essendo possibile avvalersi
delle deroghe previste dall’articolo10 del decreto-legge n. 36/2022, convertito
nella legge n. 79/2022,che sono limitate a quanto direttamente riconducibile
agli “interventi di ricostruzione pubblica e privata, conseguenti ai sismi del
2009 e del 2016”; a tal proposito è importante sottolineare come la Corte dei
conti abbia chiarito che, ai fini dell'applicazione del divieto, non rileva
soltanto la qualificazione formale dell'atto, ma la natura sostanziale della
prestazione effettivamente affidata, con particolare riferimento agli incarichi
aventi contenuto di studio, consulenza o prestazione professionale.
Da ultimo, ma
certamente non per importanza, una nota politica da non sottovalutare: l’ing.
Maurizio Urbinati risulta inoltre nominato, in quota PD, componente del
Consiglio di amministrazione di ERAP Marche nella seduta del Consiglio
regionale n. 12 del 24 febbraio 2026, organo avente durata quinquennale, e tale
circostanza rende opportuno verificare eventuali profili di compatibilità,
opportunità o conflitto di interessi, anche potenziale, considerata l'attinenza
tra le funzioni di ERAP e l'oggetto dell'incarico conferito dal Comune.
Curioso poi
che i miei colleghi di minoranza in regione, in particolare quelli del Partito
Democratico che sono sempre pronti a pontificare e che dichiarano apertamente
che il loro compito è quello di ‘chiedere spiegazioni quando qualcosa non è
chiaro’, non si siano accorti di nulla e non abbiano inteso indagare come lo
fanno costantemente per tutto il resto. Magari situazioni tipo queste non sono
sufficientemente imbarazzanti o semplicemente, come ho avuto già modo di dire
in diverse occasioni, sia in aula, sia in commissione, il rigore e il rispetto
delle regole vale solo ed unicamente se a puntare il dito sono loro.
Distrazione o doppia morale?
da Silvia Luconi

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