Negli ultimi mesi si sono verificati a
Tolentino episodi di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche
utilizzate come bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture
e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di
oggetti, attrezzature e accensioni di fuochi con fiamma libera.
Questi fatti, risultano in fase di recrudescenza con l’avvicinarsi della stagione primaverile ed estiva, periodo in cui si registra un incremento significativo delle presenze e della permanenza prolungata negli spazi pubblici. Sono già pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti, in particolare in parchi, giardini e altri luoghi pubblici e la Polizia Locale è intervenuta ripetutamente presso parchi urbani, aree verdi e spazi pubblici al fine di limitare e contenere tali fenomeni, rilevandone tuttavia la persistenza e la tendenza all’aumento.
Queste disposizioni erano già state introdotte con Ordinanza n. 338 R.G. del 08/08/2025, la cui applicazione ha consentito di contenere e limitare significativamente il fenomeno del bivacco e dell’accampamento abusivo, rendendo pertanto opportuno e necessario riproporne i contenuti. Questi fatti, che contrastano con il decoro e la vivibilità urbana, si concretizzano nell’occupazione impropria di spazi pubblici, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi su aiuole all’interno di parchi urbani e giardini pubblici, sul suolo pubblico, su pavimentazioni di edifici ovvero nell’utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco, fontane pubbliche utilizzate per l’igiene personale).
Tali condotte compromettono la fruibilità degli spazi urbani e generano una percezione diffusa di insicurezza tra residenti, esercenti e turisti ed esse producono altresì danni all’ambiente attraverso l’abbandono di rifiuti e l’imbrattamento del suolo e degli edifici, richiedendo interventi straordinari di pulizia e riqualificazione urbana con costi a carico della collettività. quindi siffatti accadimenti costituiscono un danno all’immagine della Città, in contrasto con le politiche di valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico oltre al fatto che l’occupazione dell’area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento provoca problemi di ordine pubblico e sicurezza urbana.
Dato atto che il bene giuridico tutelato da questa ordinanza è la vivibilità e il decoro urbano, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bivacco e accampamento non autorizzato, evidenziato che alla luce delle segnalazioni pervenute e degli interventi effettuati dalla Polizia Locale, nonché della tendenza all’aumento del fenomeno nel periodo caldo, risulta necessario intervenire con urgenza per prevenire e contrastare tali comportamenti e rilevata la necessità e l’urgenza di tutelare la sicurezza, il decoro urbano, la convivenza civile e l’ordine pubblico attraverso l’istituzione del divieto di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche per bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, in tutto il territorio del Comune di Tolentino e considerato che il Sindaco è chiamato a tutelare la vivibilità urbana, il decoro e la sicurezza, prevenendo comportamenti idonei a generare degrado e allarme sociale e che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi è la tutela dell’ambiente, dell’igiene e della convivenza civile, lo stesso Sindaco ha emesso una ordinanza con la quale con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2026, è vietato, in tutto il territorio del Comune di Tolentino, in luogo pubblico o aperto al pubblico al fine di superare le situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana in premessa richiamate e a tutela del patrimonio pubblico il campeggio, il bivacco e l’accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.
Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni. Inoltre è fatto divieto disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto e accendere fuochi a fiamma libera; è fatto divieto di utilizzo delle fontane pubbliche per il lavaggio di biancheria piuttosto che per l’igiene personale; è fatto divieto, altresì, di occupare parchi, edifici, beni monumentali e di utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), nonché stazionare senza motivo legittimo (ad eccezione di attese legate a servizi o attività autorizzate) in aree pubbliche o aperte al pubblico, con una permanenza prolungata e non giustificata tale da determinare intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica; è vietato imbrattare e/o danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno al patrimonio pubblico e/o privato.
L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, cui si accompagnano i provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 Legge 48/2017 a carico degli autori. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito a propria cura e spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale. Alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Locale, quali Organi di controllo e di vigilanza, sono demandante le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

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