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A Tolentino è vietato bivaccare

 


Negli ultimi mesi si sono verificati a Tolentino episodi di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche utilizzate come bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e accensioni di fuochi con fiamma libera.

Questi fatti, che contrastano con il decoro e la vivibilità urbana che si concretizzano nell’occupazione impropria di spazi pubblici, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi su aiuole all’interno di parchi urbani e giardini pubblici, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici ovvero nell’utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco piuttosto che fontane pubbliche come luogo per l’igiene personale), oltre che contrarie al pubblico decoro, compromettono la fruibilità degli spazi urbani e generano una percezione diffusa di insicurezza tra residenti, esercenti e turisti. 

Tali condotte tendono a produrre danni all’ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti ed un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, e richiedono interventi straordinari di pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività, onde evitare un pregiudizio alla salute, all’igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici.

Inoltre, siffatti accadimenti costituiscono anche un danno all’immagine della Città e suscitano la percezione di incuria della città stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico intraprese e sostenute dall’Amministrazione Comunale.

Pertanto le Autorità hanno riscontrato un limite nella carenza di specifiche disposizioni volte a determinare e sanzionare le condotte comportanti degrado del territorio visto anche che l’occupazione dell’area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento provoca problemi di ordine pubblico e di sicurezza urbana.

Considerato che il Sindaco, capo dell'Amministrazione Comunale ed espressione della comunità locale, è chiamato a rispondere ai cittadini degli indirizzi e dell’attuazione delle politiche di governo locale che si concretizzano anche in interventi per prevenire e  contrastare atti e comportamenti che compromettono il decoro urbano, tali da provocare disagio ed allarme sociale, poiché idonei a facilitare l’insorgenza di fenomeni di degrado od in quanto lesivi delle regole sociali o di costume sui quali si regge una ordinata e civile convivenza e visto che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della vivibilità urbana, del decoro, dell’ambiente, delle norme igienico sanitarie e conseguentemente l’attuazione di politiche volte a superare situazioni di grave incuria, degrado, pregiudizio per il territorio, dato atto che il bene giuridico sotteso e tutelato dal presente atto risulta essere il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, e nello specifico l’esclusivo contrasto al degrado costituito principalmente dai ripetuti bivacchi che si esplicitano con l’accampamento in modo non ordinato, senza avere peraltro a disposizione nessun tipo di servizio igienico, evidenziato che risulta necessario prevenire e contrastare i fenomeni di accampamento, bivacco, tanto più in prossimità del periodo estivo, in cui il fenomeno si acuisce e rilevata l’urgenza di tutelare la sicurezza, il decoro urbano, la convivenza civile e l’ordine pubblico attraverso l’istituzione del divieto di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche per bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, in tutto il territorio del Comune di Tolentino, è stata emessa una ordinanza con la quale si stabilisce che:

con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2025, e/o in ogni caso sino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana in premessa richiamate e a tutela del patrimonio pubblico, è vietato in tutto il  territorio del Comune di Tolentino, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

E’ fatto divieto disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto e accendere fuochi a fiamma libera;  è fatto divieto, altresì, di occupare parchi, edifici, beni monumentali e di utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), nonché stazionare senza motivo legittimo (ad eccezione di attese legate a servizi o attività autorizzate) in aree pubbliche o aperte al pubblico, con una permanenza prolungata e non giustificata tale da determinare intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica; è vietato imbrattare e/o danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno al patrimonio pubblico e/o privato.

L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, cui si accompagnano i provvedimenti previsti dalla legge a carico degli autori.

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito a propria cura e spese; è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale. Alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Locale, quali Organi di controllo e di vigilanza, sono demandate le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

Inoltre presso il campo di tiro a volo sito in Tolentino, Contrada Le Grazie, negli anni scorsi durante le attività sportive, si è verificato un evento di superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), così come definita ai sensi dalla specifica normativa. 

Pertanto è stata ravvisata la necessità di porre il divieto di pesca amatoriale e sportiva nelle aree poste immediatamente a valle del sito contaminato e/o potenzialmente inquinato a causa di possibili contaminazioni delle acque, a partire da una distanza di 40 metri a valle della diga di ritenuta del ‘Lago delle Grazie’ fino alla confluenza in sinistra idrografica con il ‘Torrente Rio Gesolone’, in quanto ciò può rappresentare un rischio per la salute pubblica.

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